Pubblicata la corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dove si favorisce l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo
Quando il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla ricetta risulti avere il prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli altri medicinali equivalenti (sia con nome di fantasia, sia con denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro equivalente non troverebbe alcuna giustificazione.
La sostituzione sarebbe in insanabile contrasto, poi, con le finalità della legge, se il prezzo del farmaco specificato dal medico risultasse più basso dei prezzi di tutti gli altri equivalenti.
L’espressione, indubbiamente ridondante, di “equivalente generico” deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, (art. 11 comma 1) che fa carico al medico di “informare il paziente sull’esistenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali”, senza operare alcuna distinzione fra medicinali branded e medicinali a denominazione generica.
In conclusione, il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire al cliente il farmaco prescritto, ove questo abbia il prezzo più basso (in assoluto o alla pari di altri farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è tenuto a fornire al cliente il farmaco equivalente (con denominazione di fantasia o con denominazione generica) avente il prezzo più basso fra tutti, fatta salva la diversa volontà del cliente.
Fonte: Ministero salute







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